Art. 1
In vigore dal 29 nov 2017
Per il periodo restante dell'anno contingentale in corso 2017/2018 sono accettate le domande di titoli di esportazione presentate fra il 1o e il 10 novembre 2017.
Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione di cui al primo comma per i prodotti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 è applicato il coefficiente di attribuzione di 1,177619.
I titoli di esportazione per i quantitativi eccedenti quelli oggetto di domanda e assegnati conformemente al coefficiente di cui al secondo comma sono rilasciati previa accettazione da parte dell'operatore entro una settimana dalla data di pubblicazione del presente regolamento e subordinatamente alla costituzione della cauzione corrispondente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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