Art. 4

Notifica

In vigore dal 29 nov 2017
Notifica 1.   Il punto di contatto dello Stato membro che ha effettuato il controllo tecnico su strada notifica senza indugio i risultati del controllo allo Stato membro di immatricolazione del veicolo. 2.   Lo Stato membro in cui è stato eseguito il controllo tecnico su strada trasmette la sua notifica allo Stato membro di immatricolazione del veicolo mediante il sistema RSI, conformemente alle procedure e alle prescrizioni tecniche riportate nell'allegato.
Storico versioni

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