Art. 3
Riesame delle misure di sicurezza
In vigore dal 27 nov 2017
Riesame delle misure di sicurezza
1. L'attuazione delle misure di sicurezza di cui all' è documentata, sottoposta a prove periodiche, valutata e controllata in conformità con il quadro giuridico applicabile del prestatore di servizi di pagamento da revisori con competenze in materia di sicurezza informatica e pagamenti e indipendenti dal punto di vista operativo nell'ambito o nei confronti del prestatore di servizi di pagamento.
2. Il periodo tra i controlli di cui al paragrafo 1 è stabilito tenendo conto del pertinente quadro in materia di contabilità e revisione legale applicabile al prestatore di servizi di pagamento.
Tuttavia, i prestatori di servizi di pagamento che si avvalgono dell'esenzione di cui all' sono soggetti a un controllo della metodologia, del modello e dei tassi di frode riferiti come minimo ogni anno. Il revisore che svolge il controllo dispone di competenze in materia di sicurezza informatica e di pagamenti ed è indipendente dal punto di vista operativo nell'ambito o nei confronti del prestatore di servizi di pagamento. Durante il primo anno di applicazione dell'esenzione di cui all', e in seguito almeno ogni tre anni, o più frequentemente su richiesta dell'autorità competente, detto controllo è effettuato da un revisore esterno indipendente e qualificato.
3. Detto controllo valuta la conformità delle misure di sicurezza del prestatore di servizi di pagamento ai requisiti di cui al presente regolamento e riferisce in merito.
L'intera relazione è resa disponibile alle autorità competenti su loro richiesta.
Storico versioni
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