Art. 1

Esenzione «de minimis» per gli anni 2018, 2019 e 2020

In vigore dal 23 nov 2017
Il regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 è così modificato: 1) All'articolo 3, il titolo è sostituito dal seguente: «Esenzione “de minimis” per gli anni 2015 e 2016». 2) È inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Esenzione «de minimis» per gli anni 2018, 2019 e 2020 In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nel 2018, 2019 e 2020 può essere rigettato fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di sgombro, suro, aringa e merlano nella pesca di pelagici praticata da pescherecci da traino pelagico di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM/PTM), che praticano la pesca dello sgombro, del suro e dell'aringa nelle divisioni CIEM IVb e IVc a sud del 54° parallelo di latitudine nord.». 3) All'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2020.». 4) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2018:189:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo