Art. 1
Esenzione «de minimis» per gli anni 2018, 2019 e 2020
In vigore dal 23 nov 2017
Il regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 è così modificato:
1)
All'articolo 3, il titolo è sostituito dal seguente: «Esenzione “de minimis” per gli anni 2015 e 2016».
2)
È inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
Esenzione «de minimis» per gli anni 2018, 2019 e 2020
In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nel 2018, 2019 e 2020 può essere rigettato fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di sgombro, suro, aringa e merlano nella pesca di pelagici praticata da pescherecci da traino pelagico di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM/PTM), che praticano la pesca dello sgombro, del suro e dell'aringa nelle divisioni CIEM IVb e IVc a sud del 54° parallelo di latitudine nord.».
3)
All'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2020.».
4)
L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2018:189:oj#art-1