Art. 2

In vigore dal 22 nov 2017
Qualora un produttore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato le merci di cui all', paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell'inchiesta (dal 1o aprile 2009 al 31 marzo 2010), b) non è collegato ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento e c) successivamente alla fine del periodo dell'inchiesta, ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione, la Commissione può modificare l'allegato I aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione o a cui non è stato concesso il trattamento individuale, e pertanto soggette al dazio medio ponderato del 30,6 %.
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