Art. 1
Esenzioni «de minimis»
In vigore dal 21 nov 2017
Il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 è così modificato:
1)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Esenzioni «de minimis»
In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:
a)
per il melù fino a un massimo del 6 % nel 2018 e del 5 % nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di melù effettuate nella pesca industriale al traino pelagico di tale specie con reti da traino pelagiche (OTM) nella divisione CIEM VIII, con trasformazione a bordo delle catture per ottenere base di surimi;
b)
per il tonno bianco fino a un massimo del 6 % nel 2018 e del 5 % nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di tonno bianco effettuate nella grande pesca pelagica di tale specie con reti da traino pelagiche a coppia (PTM) nella divisione CIEM VIII;
c)
per l'acciuga, lo sgombro e il suro, fino a un massimo del 4 % nel 2018, nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di acciuga, sgombro e suro effettuate nella pesca al traino pelagico di tali specie con reti da traino pelagiche (OTM) nella divisione CIEM VIII;
d)
fino a un massimo del 4 % nel 2018, nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di suro, sugarello cileno e sgombro e dell'1 % nel 2018, nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di acciuga effettuate nella pesca di tali specie con ciancioli (PS) nelle divisioni CIEM VIII, IX, X e nelle divisioni Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.»;
2)
all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2020.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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