Art. 1

Derivati soggetti all'obbligo di negoziazione

In vigore dal 17 nov 2017
Derivati soggetti all'obbligo di negoziazione I derivati di cui all'allegato sono soggetti all'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014. I derivati di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato sono considerati come aventi una durata di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 o 30 anni se il periodo di tempo compreso fra la data in cui gli obblighi previsti dal contratto acquistano efficacia e la data di cessazione del contratto corrisponde a una delle durate indicate, più o meno cinque giorni.
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