Art. 77

Modifiche del regolamento (CE) n. 1984/2003

In vigore dal 15 nov 2017
Modifiche del regolamento (CE) n. 1984/2003 Il regolamento (CE) n. 1984/2003 è così modificato: a) all', sono aggiunte le lettere seguenti: «g)   pescherecci di grandi dimensioni: pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri; h)   pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni: pescherecci con palangari pelagici di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri;»; b) all', paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente: «c) ove l'attività di pesca sia stata effettuata da un peschereccio di grandi dimensioni, è accettato solo se tale peschereccio figura nel registro ICCAT delle navi.»; c) all', paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente: «c) ove l'attività di pesca sia stata effettuata da un peschereccio di grandi dimensioni, è convalidato solo se tale peschereccio figura nel registro ICCAT delle navi.»; d) al capo 2 è aggiunta la sezione seguente: «Sezione 4 Requisiti per gli Stati membri con riguardo ai prodotti trasbordati nella zona della convenzione ICCAT Articolo 7 bis Documenti statistici e comunicazioni 1.   Al momento della convalida dei documenti statistici, lo Stato membro di bandiera dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni garantisce che i trasbordi corrispondano alle catture dichiarate da ciascun peschereccio. 2.   Lo Stato membro di bandiera dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni convalida i documenti statistici per il pesce trasbordato dopo aver accertato che il trasbordo è stato effettuato a norma degli articoli da 51 a 58 del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Tale conferma è fondata sulle informazioni ottenute attraverso il programma regionale di osservazione dell'ICCAT per il trasbordo in mare. 3.   Gli Stati membri esigono che le specie oggetto di programmi di documentazione statistica catturate da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni nella zona della convenzione ICCAT, se importate nella loro zona o nel loro territorio, siano accompagnate da documenti statistici convalidati per le navi iscritte nell'elenco ICCAT dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni autorizzati a effettuare trasbordi in mare nonché da una copia della dichiarazione di trasbordo ICCAT. (*1)  Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).»."
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