Art. 27
Reimmissione in acqua di marlin azzurri e marlin bianchi catturati vivi
In vigore dal 15 nov 2017
Reimmissione in acqua di marlin azzurri e marlin bianchi catturati vivi
1. In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando il proprio contingente sta per essere esaurito, gli Stati membri provvedono affinché le navi battenti la loro bandiera reimmettano in acqua tutti i marlin azzurri (Makaira nigricans) e i marlin bianchi (Tetrapturus albidus) che sono vivi al momento di essere issati a bordo.
2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 adottano le misure opportune per garantire che i marlin azzurri e i marlin bianchi siano reimmessi in acqua in modo da massimizzarne le possibilità di sopravvivenza.
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