Art. 1
In vigore dal 15 nov 2017
All’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Qualora per l’attività di pesca in questione non sia adottato un piano pluriennale, o un piano di gestione a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006, la Commissione ha il potere di adottare, a norma dell’articolo 18 del presente regolamento, atti delegati conformemente all’articolo 46 del presente regolamento, che stabiliscono su base temporanea piani specifici di rigetto contenenti le indicazioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a e), del presente articolo, per un periodo iniziale non superiore a tre anni, rinnovabile per un altro periodo totale di tre anni. Gli Stati membri possono cooperare, a norma dell’articolo 18 del presente regolamento, nell’elaborazione di tali piani di rigetto affinché la Commissione adotti tali atti o sottoponga una proposta secondo la procedura legislativa ordinaria.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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