Art. 10

Principi generali

In vigore dal 14 nov 2017
Principi generali 1.   Il perito valuta l'impatto sulla valutazione di ciascuna azione di risoluzione che l'autorità di risoluzione può adottare per orientare le decisioni di cui all'articolo 36, paragrafo 4, lettere da b) a g), della direttiva 2014/59/UE. Fatta salva l'indipendenza del perito, l'autorità di risoluzione può consultarsi con il perito al fine di individuare la gamma di azioni di risoluzione all'esame di tale autorità, comprese le azioni contenute nel piano di risoluzione o, se differenti, in eventuali programmi di risoluzione proposti. 2.   Per garantire una valutazione equa, prudente e realistica, il perito, ove opportuno e in consultazione con l'autorità di risoluzione, presenta valutazioni distinte che tengano conto dell'impatto di una gamma di azioni di risoluzione sufficientemente variegata. 3.   Il perito garantisce che, in sede di applicazione degli strumenti di risoluzione o di esercizio del potere di svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale, eventuali perdite sulle attività dell'entità siano pienamente rilevate negli scenari che sono pertinenti per le gamme di azioni di risoluzione esaminate. 4.   Se i valori della valutazione divergono notevolmente dai valori presentati dall'entità nel bilancio, il perito adotta le ipotesi di tale valutazione per apportare le correzioni alle ipotesi e ai criteri contabili necessari per l'elaborazione dello stato patrimoniale aggiornato a norma dell'articolo 36, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, in modo coerente con il quadro di regolamentazione contabile applicabile. Per quanto riguarda le perdite individuate dal perito che non possono essere rilevate nello stato patrimoniale aggiornato, il perito ne precisa l'importo, descrive le ragioni sottese alla determinazione delle perdite, nonché la probabilità del loro verificarsi e l'orizzonte temporale. 5.   Se gli strumenti di capitale o altre passività sono convertiti in capitale, la valutazione fornisce una stima del valore di capitale economico dopo la conversione delle nuove azioni cedute o emesse come corrispettivo a favore dei titolari di strumenti di capitale convertiti o di altri creditori. Tale stima costituisce la base per la determinazione del tasso o dei tassi di conversione a norma dell'articolo 50 della direttiva 2014/59/UE.
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