Art. 3
Applicazione differita dell'articolo 2
In vigore dal 13 nov 2017
Applicazione differita dell'
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, quale modificato dall', si applica ai fini dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 solo alle domande di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti 8-idrossichinolina presentate dopo il 4 aprile 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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