Art. 1
Riesame
In vigore dal 10 nov 2017
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 è così modificato:
1)
all', la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Il presente regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, ai sensi dell' del regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio (*1) (“i prodotti”) originari del Giappone o da esso provenienti, esclusi:
(*1)
GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2.»;"
2)
l'articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ogni partita di alimenti per animali e prodotti alimentari menzionati che rientrano nei codici NC indicati nell'allegato II e di alimenti per animali e prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali alimenti per animali e prodotti alimentari, originari del Giappone o da esso provenienti, è accompagnata da una dichiarazione originale valida redatta e firmata conformemente all'articolo 6.»;
b)
al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
il prodotto è proveniente da una delle prefetture elencate nell'allegato II per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tale prodotto, ma non è originario di una di esse né è stato esposto a radioattività durante il transito o la trasformazione; o»;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il pesce e i prodotti della pesca di cui all'allegato II catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture di Fukushima, Gunma, Tochigi, Miyagi, Ibaraki, Chiba o Iwate sono accompagnati dalla dichiarazione di cui al paragrafo 1 e da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.»;
3)
l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Riesame
Il presente regolamento è riesaminato entro il 30 giugno 2019.»;
4)
l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
5)
l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
6)
l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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