Art. 1
In vigore dal 9 nov 2017
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:
1)
all'articolo 5, lettera b), il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2)
le informazioni relative alle perdite significative derivanti da eventi di rischio operativo come segue:
a)
gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 di cui all'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 4.2;
b)
gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e soddisfano almeno uno dei seguenti criteri segnalano le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 di cui all'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 4.2:
i)
il rapporto tra il totale del bilancio individuale e la somma dei totali dei bilanci individuali di tutti gli enti nello stesso Stato membro è uguale o superiore all'1 %, se i dati del totale del bilancio sono basati sui dati di fine anno per l'anno antecedente a quello che precede la data di riferimento per le segnalazioni;
ii)
il valore totale delle attività dell'ente è superiore a 30 miliardi di EUR;
iii)
il valore totale delle attività dell'ente supera sia 5 miliardi di EUR che il 20 % del PIL dello Stato membro in cui è stabilito;
iv)
l'ente è uno dei tre principali enti stabiliti in un determinato Stato membro in funzione del valore totale delle sue attività;
v)
l'ente è l'impresa madre di filiazioni che sono esse stesse enti creditizi stabiliti in almeno due Stati membri diversi dallo Stato membro in cui è autorizzato l'ente impresa madre e qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
—
il valore delle attività totali consolidate dell'ente è superiore a 5 miliardi di EUR,
—
oltre il 20 % delle attività totali consolidate dell'ente secondo la definizione del modello 1.1 dell'allegato III o IV, a seconda dei casi, o delle passività totali consolidate dell'ente secondo la definizione del modello 1.2 di cui all'allegato III o IV, a seconda dei casi, si riferisce ad attività con controparti situate in uno Stato membro diverso da quello in cui è autorizzato l'ente impresa madre;
c)
gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e non soddisfano nessuna delle condizioni di cui alla lettera b) segnalano le informazioni di cui ai sottostanti punti i) e ii) conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 4.2:
i)
le informazioni specificate per la colonna 080 del modello 17.01 di cui all'allegato I per le seguenti righe:
—
numero di eventi (nuovi eventi) (riga 910),
—
importo delle perdite lorde (nuovi eventi) (riga 920),
—
numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite (riga 930),
—
adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento (riga 940),
—
perdita singola massima (riga 950),
—
somma delle cinque maggiori perdite (riga 960),
—
importo complessivo dei recuperi diretti (escluse le assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio) (riga 970),
—
importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio (riga 980);
ii)
le informazioni specificate nel modello 17.02 di cui all'allegato I;
d)
gli enti di cui alla lettera c) possono segnalare la serie completa delle informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 di cui all'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 4.2;
e)
gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e soddisfano almeno una delle condizioni di cui alla lettera b), punti da ii) a v), segnalano le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 di cui all'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 4.2;
f)
gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e non soddisfano nessuna delle condizioni di cui alla lettera b), punti da ii) a v), possono segnalare le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 di cui all'allegato I conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 4.2;
g)
si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4.»;
2)
all'articolo 5, lettera b), è aggiunto il seguente punto 3:
«3)
le informazioni relative alle esposizioni verso emittenti sovrani, come segue:
a)
gli enti segnalano le informazioni specificate nel modello 33 di cui all'allegato I conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 6, se il valore contabile aggregato delle attività finanziarie afferenti al settore della controparte «amministrazioni pubbliche» è pari o superiore all'1 % della somma del valore contabile totale di «titoli di debito» e «prestiti e anticipazioni». Ai fini della determinazione di tali valori contabili, gli enti applicano le definizioni utilizzate nei modelli da 4.1 a 4.4.1 di cui all'allegato III o nei modelli da 4.1 a 4.4.1 e da 4.6 a 4.10 di cui all'allegato IV, a seconda del caso;
b)
gli enti che soddisfano il criterio di cui alla lettera a) e per i quali il valore segnalato per le esposizioni nazionali di attività finanziarie non derivate definite alla riga 010, colonna 010, del modello 33 di cui all'allegato I è inferiore al 90 % del valore segnalato per le esposizioni nazionali e non nazionali per lo stesso punto di dati segnalano le informazioni specificate nel modello 33 di cui all'allegato I conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 6, aggregate a livello complessivo e per ogni singolo paese cui sono esposti;
c)
gli enti che soddisfano il criterio di cui alla lettera a) ma non quello di cui alla lettera b) segnalano le informazioni specificate nel modello 33 di cui all'allegato I conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 6, aggregando le esposizioni a livello sia complessivo che nazionale;
d)
si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4.»;
3)
all'articolo 16 ter, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera c):
«c)
le informazioni specificate nell'allegato XXII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XXIII.»;
4)
all'articolo 16 ter, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
l'ente non fa parte di un gruppo comprendente enti creditizi, imprese di investimento o enti finanziari con filiazioni o enti imprese madri aventi sede in giurisdizioni diverse da quella di costituzione dell'ente;»;
5)
l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
6)
l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
7)
l'allegato VII è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;
8)
l'allegato XI è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento;
9)
l'allegato XIV è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento;
10)
l'allegato XV è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento;
11)
l'allegato XVIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato VII del presente regolamento;
12)
l'allegato XIX è sostituito dal testo che figura nell'allegato VIII del presente regolamento;
13)
l'allegato XX è sostituito dal testo che figura nell'allegato IX del presente regolamento;
14)
l'allegato XXI è sostituito dal testo che figura nell'allegato X del presente regolamento;
15)
è aggiunto un nuovo allegato XXII, il cui testo figura nell'allegato XI del presente regolamento;
16)
è aggiunto un nuovo allegato XXIII, il cui testo figura nell'allegato XII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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