Art. 1

In vigore dal 9 nov 2017
Il regolamento (CE) n. 951/2007 è così modificato: 1) all'articolo 27, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   L'autorità di gestione congiunta è tenuta a far sì che entro un anno dall'emissione dell'ordine di riscossione sia assicurato il rimborso. Essa si assicura in particolare che i crediti pecuniari siano certi, liquidi ed esigibili. Quando l'autorità di gestione congiunta intende rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme al principio di sana gestione finanziaria e di proporzionalità. La decisione di rinuncia deve essere motivata e presentata per accordo preliminare alla Commissione e al comitato di controllo congiunto. Sulla base di opportune istruzioni della Commissione, la previa approvazione della Commissione può non essere richiesta.»; 2) L'articolo 43 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il periodo di esecuzione di ciascun programma operativo congiunto inizia non prima della data di adozione del programma operativo congiunto da parte della Commissione e termina al più tardi 36 mesi dopo la presentazione della relazione finale.»; b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) una fase di chiusura finanziaria del programma operativo congiunto, che comprende la chiusura finanziaria di tutti i contratti stipulati nel quadro del programma, la valutazione ex post del programma, la presentazione della relazione finale e il pagamento finale o il recupero finale da parte della Commissione. Questa fase si conclude al più tardi 36 mesi dopo la presentazione della relazione finale.»; 3) all'articolo 46 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   Nei casi in cui l'autorità di gestione congiunta non è stata in grado di dichiarare alla Commissione gli importi definitivi a causa di: a) progetti sospesi in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o b) cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte; la fine del periodo di esecuzione di cui all'articolo 43, paragrafo 1, non si applica alla parte del programma interessata dalle lettere a) o b) del presente paragrafo.»
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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