Art. 1

In vigore dal 6 nov 2017
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019510019 e 7019590019) e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   L'aliquota del dazio definitivo antidumping applicabile al prezzo netto cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e originario della Repubblica popolare cinese è la seguente: Società Dazio (%) Codice addizionale TARIC Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd 62,9 B006 Grand Composite Co., Ltd e la sua società collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd 48,4 B007 Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd 60,7 B122 Società elencate nell'allegato 57,7 B008 Tutte le altre società 62,9 B999 3.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, di cui al paragrafo 2, è esteso alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (codici TARIC 7019510014, 7019510015, 7019590014 e 7019590015), ad eccezione di quelli prodotti dalla società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC B942) e dalla società Pyrotek India Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC C051), alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (codici TARIC 7019510011 e 7019590011) e alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (codici TARIC 7019510012, 7019510013, 7019590012 e 7019590013). 4.   Salvo indicazione contraria si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. 5.   Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto al paragrafo 1 nel periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010 (periodo dell'inchiesta originaria), b) non è collegato agli esportatori o ai produttori della Repubblica popolare cinese nei confronti dei quali sono state istituite misure antidumping dal presente regolamento, c) ha effettivamente eseguito esportazioni nell'Unione del prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta originaria, la Commissione può modificare l'allegato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e soggette a un dazio medio ponderato non superiore al 57,7 %.
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