Art. 1
Modifiche
In vigore dal 3 nov 2017
Modifiche
Il regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) è modificato come segue:
1.
L' è sostituito dal seguente:
«
Definizioni
Ai fini del presente regolamento con l'espressione “banca centrale nazionale competente” si intende la banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione ovvero, per violazioni nel campo della sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica, la banca centrale dell'Eurosistema identificata come autorità competente nell'accezione di cui all', paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/28) (*1). Altre espressioni utilizzate hanno il medesimo significato di cui all' del regolamento (CE) n. 2532/98.
(*1) Regolamento (CE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sugli obblighi di sorveglianza relativi a sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16).»;"
2.
all'articolo 1 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di decidere se avviare o meno la procedura per infrazione ai sensi dell' ed esercitare i poteri di cui all'articolo 3, la BCE istituisce, al proprio interno, un'unità di indagine indipendente (di seguito l'“unità di indagine”) composta da funzionari inquirenti che svolgono le proprie funzioni di indagine in modo indipendente rispetto al Comitato esecutivo e al Consiglio direttivo e non prendono parte alle deliberazioni del Comitato esecutivo e del Consiglio direttivo. Dell'unità di indagine fanno parte funzionari inquirenti in possesso di una serie di conoscenze, abilità ed esperienza rilevanti.»;
3.
all'articolo 1 ter è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis Per le indagini relative a violazioni del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) la BCE può nominare funzionari inquirenti: (i) membri del personale della BCE o di una banca centrale di uno Stato membro, purché la nomina sia accettata dalla banca centrale nazionale di competenza; ovvero (ii) esperti esterni che operino sulla base di un adeguato mandato. La BCE non può nominare funzionari inquirenti i membri del Comitato per le infrastrutture di mercato e pagamenti né membri del personale della BCE o di una banca centrale nazionale di uno Stato membro direttamente coinvolti nelle attività del gruppo di valutazione che ha effettuato la valutazione di sorveglianza iniziale individuando una violazione o ragioni che inducono a sospettarne l'esistenza.»
4.
all'articolo 8 è inserito il seguente paragrafo 3:
«3. Nel procedere al riesame, il Consiglio direttivo può:
a)
confermare la decisione del Comitato esecutivo;
b)
modificare la decisione del Comitato esecutivo modificando l'importo della sanzione da imporre e/le ragioni che hanno dato luogo all'infrazione;
c)
annullare la decisione del Comitato esecutivo.»;
5.
all'articolo 10 è inserito il seguente paragrafo 4:
«4. Il presente articolo non si applica alle sanzioni per infrazioni di regolamenti della BCE e di decisioni nel campo della sorveglianza sui sistema di pagamento di importanza sistemica.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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