Art. 1
In vigore dal 31 ott 2017
L'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è così modificato:
1.
nella sezione I, capitolo VII, il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3.
La carne deve raggiungere la temperatura di cui al punto 1 prima del trasporto e restare a tale temperatura durante il trasporto.
Si applicano tuttavia i seguenti punti a) e b):
a)
il trasporto di carni per la produzione di specifici prodotti può avvenire prima che sia raggiunta la temperatura di cui al punto 1 se l'autorità competente lo autorizza, a condizione che:
i)
tale trasporto avvenga in conformità dei requisiti specificati dalle autorità competenti di origine e di destinazione riguardo al trasporto da un determinato stabilimento a un altro;
ii)
le carni lascino immediatamente il macello, o il laboratorio di sezionamento situato nei locali del macello, e il trasporto abbia una durata non superiore a due ore;
e
iii)
tale trasporto sia giustificato da motivi tecnologici.
b)
il trasporto di carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi di ovini, caprini, bovini e suini può cominciare prima che sia raggiunta la temperatura di cui al punto 1, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i)
la temperatura è controllata e registrata nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP;
ii)
gli operatori del settore alimentare che spediscono e trasportano carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi hanno ricevuto dall'autorità competente del luogo di partenza un'autorizzazione documentata ad avvalersi di tale deroga;
iii)
il veicolo che trasporta carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi è dotato di uno strumento che controlla e registra le temperature ambientali cui sono esposte le carcasse, mezzene, i quarti o le mezzene sezionate in tre pezzi, in modo tale che le autorità competenti possano verificare la conformità alle condizioni di durata e di temperatura stabilite al punto viii);
iv)
il veicolo che trasporta carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi raccoglie da un unico macello le carni destinate al trasporto;
v)
le carcasse, le mezzene, i quarti o le mezzene sezionate in tre pezzi oggetto di tale deroga devono avere nella parte più interna una temperatura a di 15 °C all'inizio del trasporto se saranno trasportate nello stesso compartimento insieme a carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi che soddisfano le condizioni di temperatura di cui al punto 1 (vale a dire 7 °C);
vi)
la partita è accompagnata da una dichiarazione dell'operatore del settore alimentare; tale dichiarazione deve indicare la durata di refrigerazione prima del carico, l'ora a cui è iniziato il carico di carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi, la temperatura superficiale in quel momento, la temperatura di trasporto massima cui carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi possono essere esposte, la durata di trasporto massima consentita, la data dell'autorizzazione e il nome dell'autorità competente che rilascia la deroga;
vii)
l'operatore del settore alimentare di destinazione deve informare le autorità competenti prima di ricevere per la prima volta carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi che non raggiungono la temperatura di cui al punto 1 prima del trasporto;
viii)
tali carni sono trasportate conformemente ai seguenti parametri:
—
per una durata di trasporto massima (5) di sei ore:
Specie
Temperatura superficiale (2)
Tempo massimo di refrigerazione per raggiungere la temperatura superficiale (3)
Temperatura ambiente massima durante il trasporto (4)
Conteggio medio giornaliero massimo delle colonie aerobiche nelle carcasse (5)
Ovini e caprini
7 °C
8 ore
6 °C
log10 3,5 cfu/cm2
Bovini
20 ore
log10 3,5 cfu/cm2
Suini
16 ore
log10 4 cfu/cm2
—
per una durata di trasporto massima (5) di trenta ore:
Specie
Temperatura superficiale (2)
Tempo massimo di refrigerazione per raggiungere la temperatura superficiale (3)
Temperatura nella parte più interna (6)
Temperatura ambiente massima durante il trasporto (4)
Conteggio medio giornaliero massimo delle colonie aerobiche nelle carcasse (5)
Suini
7 °C
16 ore
15 °C
6 °C
log10 4 cfu/cm2
—
per una durata di trasporto massima (5) di sessanta ore:
Specie
Temperatura superficiale (2)
Tempo massimo di refrigerazione per raggiungere la temperatura superficiale (3)
Temperatura nella parte più interna (6)
Temperatura ambiente massima durante il trasporto (4)
Conteggio medio giornaliero massimo delle colonie aerobiche nelle carcasse (5)
Ovini e caprini
4 °C
12 ore
15 °C
3 °C
log10 3 cfu/cm2
Bovini
24 ore
2.
nella sezione I, capitolo V, è aggiunto il seguente punto 5:
«5.
Le carcasse, le mezzene, i quarti o le mezzene sezionate in non più di tre pezzi possono essere disossate e sezionate prima di raggiungere la temperatura di cui al punto 2, lettera b), se sono state trasportate nei termini della deroga di cui alla sezione I, capitolo VII, punto 3, lettera b). In questo caso durante il sezionamento e il disosso, le carni devono essere esposte a temperature ambienti che garantiscano una continua diminuzione della temperatura della carne. Non appena sezionate e, ove opportuno, imballate, le carni devono essere refrigerate alla temperatura di cui al punto 2, lettera b), se la loro temperatura non è già inferiore a tale temperatura.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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