Art. 1
In vigore dal 31 ott 2017
Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004, il capitolo III è sostituito dal testo seguente:
«CAPO III: CONTROLLI UFFICIALI SULLE PECTINIDAE, SUI GASTEROPODI MARINI E SUGLI ECHINODERMI NON FILTRATORI RACCOLTI AL DI FUORI DELLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE
I controlli ufficiali sulle pectinidae, sui gasteropodi marini e sugli echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate sono effettuati alle vendite all'asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di lavorazione.
Tali controlli ufficiali verificano il rispetto dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e degli altri requisiti di cui all'allegato III, sezione VII, capo IX, di tale regolamento.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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