Art. 1

In vigore dal 31 ott 2017
Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004, il capitolo III è sostituito dal testo seguente: «CAPO III:   CONTROLLI UFFICIALI SULLE PECTINIDAE, SUI GASTEROPODI MARINI E SUGLI ECHINODERMI NON FILTRATORI RACCOLTI AL DI FUORI DELLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE I controlli ufficiali sulle pectinidae, sui gasteropodi marini e sugli echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate sono effettuati alle vendite all'asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di lavorazione. Tali controlli ufficiali verificano il rispetto dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e degli altri requisiti di cui all'allegato III, sezione VII, capo IX, di tale regolamento.»
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