Art. 1
Prescrizioni relative ai controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e introdotti nell'Unione dopo essere stati trasferiti in paesi terzi, con o senza magazzinaggio
In vigore dal 30 ott 2017
Il regolamento (CE) n. 2074/2005 è così modificato:
a)
è inserito il seguente articolo 6 quater:
«Articolo 6 quater
Prescrizioni relative ai controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e introdotti nell'Unione dopo essere stati trasferiti in paesi terzi, con o senza magazzinaggio
1. I prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e scaricati, con o senza magazzinaggio, in paesi terzi prima di essere introdotti nell'Unione con diversi mezzi di trasporto sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente del paese terzo in questione e compilato conformemente al modello di certificato sanitario che figura nell'allegato VI, appendice VIII.
2. Il paese terzo in cui ha luogo il trasferimento è indicato in un elenco, come prescritto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004.
3. Se i prodotti della pesca di cui al paragrafo 1 sono scaricati e trasportati presso uno stabilimento di stoccaggio situato nel paese terzo di cui al suddetto paragrafo, lo stabilimento di stoccaggio in questione è indicato in un elenco, come prescritto dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004.
4. Se i prodotti della pesca di cui al paragrafo 1 sono caricati in una nave battente bandiera di un paese terzo, tale paese terzo è indicato in un elenco, come prescritto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, ed anche la nave è indicata in un elenco, come prescritto dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004.
Questa prescrizione non riguarda le navi container utilizzate per il trasporto in container di prodotti della pesca.»;
b)
l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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