Art. 7
Misure in materia di pesca ricreativa per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24
In vigore dal 27 ott 2017
Misure in materia di pesca ricreativa per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24
1. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa non possono essere conservati più di cinque esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22-24.
2. In deroga al paragrafo 1, nel periodo dal 1o febbraio 2018 al 31 marzo 2018 non possono essere conservati più di tre esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22-24.
3. I paragrafi 1 e 2 fanno salve misure nazionali più rigorose.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1970:oj#art-7