Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 25 ott 2017
Il regolamento (UE) n. 99/2013 è così modificato: 1) all' è aggiunto il comma seguente: «Il programma è prorogato per coprire il periodo dal 2018 al 2020.»; 2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Ambito di applicazione Il presente regolamento definisce il quadro di programmazione ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee, i principali settori e gli obiettivi delle azioni previste per il periodo 2013-2020, conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 223/2009.»; 3) all'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo compreso fra il 2018 e il 2020 è pari a 218,1 milioni di EUR, coperti dal periodo di programmazione 2014-2020.»; 4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Programmi di lavoro annuali Ai fini dell'attuazione del programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 223/2009 e stabiliscono gli obiettivi perseguiti e i risultati previsti, conformemente agli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento. La Commissione garantisce che l'opportuna enfasi sia posta sulle azioni miranti a promuovere la conformità al codice. Ciascun programma di lavoro annuale è trasmesso al Parlamento europeo per conoscenza.»; 5) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Tutela degli interessi finanziari dell'Unione 1.   La Commissione adotta i provvedimenti atti a garantire che, nella realizzazione delle attività finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e controlli sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma. 3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (*2), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell'ambito del programma. 4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni e indagini, conformemente alle loro rispettive competenze. 5.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto, la convenzione o la decisione di sovvenzione includono l'obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre a eventuali terze parti l'accettazione esplicita di tali poteri della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF di cui sopra. (*1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1)." (*2)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).»;" 6) l'articolo 15 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Entro il 31 dicembre 2019, la Commissione (Eurostat) presenta una relazione sull'attuazione del programma al CSSE. La relazione illustra nel dettaglio il punto di vista della Commissione (Eurostat) sulle prospettive del programma nell'ambito del quadro finanziario pluriennale che inizierà nel 2021. Tale relazione è altresì presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione, previa consultazione del CSSE e del comitato consultivo europeo di statistica, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione finale sull'attuazione del programma. La relazione valuta in particolare: a) l'esito della ridefinizione delle priorità e della valutazione dei costi dei prodotti statistici; b) le azioni intraprese dall'SSE per ridurre i costi di attuazione e produzione a carico degli Stati membri e per limitare l'onere complessivo derivante dai progetti e dagli ambiti statistici trattati dal programma; c) i progressi compiuti per rendere l'accesso alle statistiche ufficiali più semplice e intuitivo, compresi i dati forniti sul sito web di Eurostat; nonché d) i progressi nel miglioramento della disponibilità dei dati, in particolare quelli sulle attività socioeconomiche e sugli indicatori della strategia Europa 2020.»; 7) l'allegato del regolamento (UE) n. 99/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
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