Art. 1
In vigore dal 23 ott 2017
(1) Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
a)
tonniere con reti a circuizione:
Spagna:
22 unità
Francia:
16 unità
Italia:
2 unità
b)
pescherecci con palangari di superficie:
Spagna:
12 unità
Francia:
29 unità
Portogallo:
4 unità
(2) Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatti salvi l'accordo e il protocollo.
(3) Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
(4) Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione presenta la richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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