Art. 3
Esenzione de minimis
In vigore dal 23 ott 2017
Esenzione de minimis
1. Nelle attività di pesca di piccoli pelagici praticate con reti da traino pelagiche e ciancioli, di cui agli allegati I, II e III, può essere rigettato in mare fino al 5 % del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette a taglie minime.
2. Nelle attività di pesca di piccoli pelagici praticate con ciancioli, di cui agli allegati IV, V e VI, può essere rigettato in mare fino al 3 % del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette a taglie minime.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano in deroga alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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