Art. 1

In vigore dal 23 ott 2017
Il regolamento delegato (UE) 2017/86 è così modificato: 1) all', la lettera c) è sostituita dalla seguente: «“Mar Mediterraneo occidentale”: le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 della CGPM;»; 2) l'articolo 3 è così modificato: il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica nel 2018: a) alla sogliola (Solea solea) catturata con rapidi (sfogliare) (TBB) (*1) nelle sottozone geografiche 17 e 18; b) alla cappasanta (Pecten jacobaeus) catturata con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale; c) alle vongole (Venerupis spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale; d) alle vongole (Venus spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale; e) allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con qualsiasi tipo di reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT e TX) nel Mar Mediterraneo occidentale. (*1)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 122 del 30.4.2011, pag. 1). Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.»;" il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «Le sogliole (Solea solea), le cappesante (Pecten jacobaeus), le vongole (Venerupis spp. e Venus spp.) e gli scampi (Nephrops norvegicus) catturati nelle condizioni di cui al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente nella zona in cui sono stati catturati.»; il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «Entro il 1o maggio 2018, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti rispetto a quelli previsti dalle raccomandazioni comuni del 2 e del 28 giugno e del 6 luglio 2017 e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Per lo scampo (Nephrops norvegicus) gli Stati membri presentano dati a ulteriore sostegno dei tassi di sopravvivenza nei mesi estivi. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e tali informazioni al massimo entro luglio 2018.»; 3) all'articolo 4, lettera a), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti: i) «per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e nel 2018 e fino a un massimo del 6 % nel 2019 del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico; e ii) per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli;». 4) la tabella 1 dell'allegato è sostituita dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
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