Art. 1
In vigore dal 20 ott 2017
Il regolamento delegato (UE) n. 2016/2374 è così modificato:
(1)
All'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
per il nasello (Merluccius merluccius), fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino e sciabiche (codici degli attrezzi: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX e SV) e praticano la pesca di tale specie nelle sottozone CIEM VIII e IX.»;
(2)
All'articolo 3, paragrafo 2, l'anno «2017» è sostituito dall'anno «2018».
(3)
L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2018:44:oj#art-1