Art. 4
Misure transitorie
In vigore dal 19 ott 2017
Misure transitorie
Il preparato specificato nell'allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 9 maggio 2018 in conformità delle norme applicabili prima del 9 novembre 2017, possono continuare ad essere immessi sul mercato e ad essere utilizzati fino adesaurimento delle scorte.
Storico versioni
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