Art. 1

In vigore dal 18 ott 2017
Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato: 1) l'articolo 10 è così modificato: a) il paragrafo 2 è così modificato: i) il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nel 2013 e nel 2014 è pari alla quantità di quote determinata a norma degli articoli 9 e 9 bis della stessa direttiva per l'anno civile interessato, meno le quote assegnate a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, e all'articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva, e meno la metà del volume complessivo delle quote messe all'asta nel 2012. Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta per ogni anno civile nel periodo 2015-2018 è pari alla quantità di quote determinata a norma degli articoli 9 e 9 bis della stessa direttiva per l'anno civile interessato, meno le quote assegnate a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva.»; ii) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta a partire dal 2019 è pari alla quantità di quote determinata a norma dell'articolo 10, paragrafi 1 e 1 bis, della stessa direttiva.»; iii) il nono comma è sostituito dal seguente: «Fatta salva la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nell'ultimo anno di ciascun ciclo di negoziazione è determinato tenendo conto di eventuali cessazioni d'attività degli impianti ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 19, della stessa direttiva, dell'eventuale adeguamento del livello d'assegnazione gratuita ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 20, della stessa direttiva e delle quote rimanenti nella riserva destinata ai nuovi entranti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 7, della stessa direttiva. (*1)  Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).»;" b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile a partire dal 2013 si basa sull'allegato I e sulla determinazione e pubblicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della stessa direttiva dell'importo stimato delle quote da mettere all'asta, oppure sull'adeguamento più recente della stima originaria pubblicato entro il 31 gennaio dell'anno precedente, tenendo conto, se del caso, della decisione (UE) 2015/1814 e, per quanto possibile, delle eventuali quote assegnate a titolo gratuito in via transitoria e detratte, o da detrarre, dal quantitativo di quote che un determinato Stato avrebbe altrimenti messo all'asta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, come previsto dall'articolo 10 quater, paragrafo 2, della stessa, nonché degli eventuali adeguamenti ai sensi degli articoli 24 e 27 di detta direttiva. Fatta salva la decisione (UE) 2015/1814, eventuali modifiche successive del volume di quote da mettere all'asta in un determinato anno civile sono computate nel volume di quote da mettere all'asta nell'anno civile successivo.»; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Fatto salvo l'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE, la percentuale di quote di cui al capo III della suddetta direttiva che ciascuno Stato membro deve mettere all'asta per un determinato anno civile corrisponde alla percentuale determinata a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della medesima direttiva, tenendo conto delle eventuali quote assegnate a titolo gratuito in via transitoria dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE in quell'anno civile, delle eventuali quote da mettere all'asta dallo stesso Stato membro nel medesimo anno civile a norma dell'articolo 24 della direttiva in questione, come pure delle quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato o da svincolare dalla stessa a norma dell', paragrafo 5, secondo comma, e dell', paragrafo 8, della decisione (UE) 2015/1814.»; 2) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento determinano e pubblicano, entro il 30 giugno dell'anno precedente, o successivamente appena possibile, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna, previa consultazione della Commissione e ottenuto il suo parere al riguardo. Le piattaforme d'asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.»; 3) all'articolo 14, il paragrafo 1 è così modificato: a) la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k) la necessità di evitare che una piattaforma conduca un'asta in violazione del presente regolamento o della direttiva 2003/87/CE;»; b) è aggiunta la seguente lettera l): «l) le rettifiche necessarie ai sensi della decisione (UE) 2015/1814, determinate e pubblicate entro il 15 luglio dell'anno in questione, o successivamente appena possibile.»; 4) l'articolo 19 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I membri o i partecipanti al mercato secondario organizzato dalla piattaforma d'asta designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 o dell'articolo 30, paragrafo 1, che sono legittimati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2, possono partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma senza dover ottemperare ad altri requisiti di ammissione, se risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) i requisiti prescritti per l'ammissione dei membri o dei partecipanti alla negoziazione di quote attraverso il mercato secondario organizzato dalla piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, non sono meno rigorosi dei requisiti elencati nel paragrafo 2 del presente articolo; b) la piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, riceve tutte le informazioni complementari necessarie per verificare l'osservanza dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo che non sono stati verificati in precedenza.»; b) al paragrafo 2 il secondo comma è soppresso; 5) all'articolo 20, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I membri o i partecipanti del mercato secondario organizzato dalla piattaforma in questione che rispondono ai requisiti dell'articolo 19, paragrafo 1, sono ammessi all'asta senza dover presentare la domanda di cui al primo comma del presente paragrafo.»; 6) all'articolo 30, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le modalità operative dettagliate del procedimento d'asta svolto dalla o dalle piattaforme che essi intendono designare, ivi comprese le disposizioni contrattuali relative alla designazione delle piattaforme stesse e ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento a esse collegati, disciplinanti la struttura e il livello delle tariffe, la gestione delle garanzie, i pagamenti e le consegne;»; 7) l'articolo 32 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE messe in vendita nelle singole aste svolte da una piattaforma designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento non può superare 20 milioni di quote e non deve essere inferiore a 3,5 milioni di quote, eccetto il caso in cui il volume totale delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta da parte dello Stato membro che designa la piattaforma sia inferiore a 3,5 milioni in un dato anno civile, nel qual caso le quote sono messe all'asta in un'unica asta per anno civile. Tuttavia, quando a norma dell', paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1814 un certo numero di quote deve essere dedotto dal volume di quote da mettere all'asta, il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE vendute in una singola asta condotta da tali piattaforme non può essere inferiore a 1,5 milioni di quote nei rispettivi periodi di 12 mesi.»; b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «4.   Per le quote di cui al capo II e al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento determinano e pubblicano, entro il 31 ottobre e il 15 luglio dell'anno precedente, o successivamente appena possibile, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna. Le piattaforme d'asta in questione effettuano le loro determinazioni e pubblicazioni solo dopo le determinazioni e pubblicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento da parte delle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento, a meno che non ne sia stata ancora designata nessuna. Le piattaforme d'asta in questione effettuano le loro determinazioni e pubblicazioni solo previa consultazione della Commissione e ottenuto il suo parere al riguardo. Le piattaforme d'asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.» 8) all'articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le aste sono svolte unicamente su piattaforme autorizzate come mercati regolamentati il cui gestore organizza un mercato secondario di diritti di emissione o di derivati di diritti di emissione.»; 9) all'articolo 60, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   La normativa, gli orientamenti, le istruzioni, i moduli, i documenti, gli annunci, compreso il calendario delle aste, e ogni altra informazione non riservata attinente alle aste condotte in una determinata piattaforma, compreso l'elenco dei soggetti ammessi alle aste, le decisioni, comprese quelle ai sensi dell'articolo 57, destinate a prescrivere la dimensione massima delle offerte ed eventuali altre misure correttive necessarie per ridurre i rischi effettivi o potenziali di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abuso di mercato sono pubblicati in un sito web appositamente dedicato alle aste, che deve essere aggiornato e gestito dalla piattaforma stessa.»; 10) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; 11) l'allegato IV è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
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