Art. 1
In vigore dal 18 ott 2017
Le denominazioni «Tradiční Lovecký salám»/«Tradičná Lovecká saláma» (STG) e «Tradiční Špekáčky»/«Tradičné Špekačky» (STG) sono iscritte nel registro con riserva del nome.
Il disciplinare di produzione della STG «Lovecký salám»/«Lovecká saláma» e della STG «Špekáčky»/«Špekačky» è considerato il disciplinare di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la STG «Tradiční Lovecký salám»/«Tradičná Lovecká saláma» e la STG «Tradiční Špekáčky»/«Tradičné Špekačky» con riserva del nome.
Le denominazioni di cui al primo comma identificano un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (5).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2017:1899:oj#art-1