Art. 1
In vigore dal 18 ott 2017
Nell’allegato III ter del regolamento (CE) n. 1236/2005, l’elenco figurante nella parte 2 — Destinazioni è modificato come segue:
(1)
dopo Djibouti inserire «Repubblica dominicana»,
(2)
dopo San Marino inserire «Sao Tomé e Principe»,
(3)
dopo Timor-Leste inserire «Togo».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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