Art. 1
In vigore dal 16 ott 2017
Il regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:
1)
l'articolo 16 sexies è sostituito dal seguente:
«Articolo 16 sexies
1. In deroga all'articolo 16 quinquies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti prodotti petroliferi raffinati per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi umanitari, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
le transazioni non riguardano persone o entità associate ai programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017), comprese le persone, le entità e gli organismi elencati negli allegati XIII, XV, XVI e XVII;
b)
le transazioni non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017);
c)
il comitato per le sanzioni non ha comunicato agli Stati membri che il 90 % del limite aggregato annuo è stato raggiunto; e
d)
lo Stato membro in questione notifica ogni 30 giorni al comitato per le sanzioni il volume dell'esportazione e informazioni su tutte le parti della transazione.
2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.»;
2)
l'articolo 16 octies è sostituito dal seguente:
«Articolo 16 octies
1. In deroga all'articolo 16 septies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti petrolio greggio, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
l'autorità competente dello Stato membro ha accertato che la transazione è destinata esclusivamente a scopi umanitari;
b)
lo Stato membro ha ottenuto, caso per caso, l'approvazione preliminare del comitato per le sanzioni conformemente al paragrafo 15 dell'UNSCR 2375 (2017).
2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.»;
3)
all'articolo 17, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
costituire, mantenere o gestire un'impresa comune o un'entità cooperativa con qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o domiciliata nella RPDC o acquisire, mantenere o ampliare una partecipazione, anche attraverso l'acquisizione integrale o l'acquisto di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo, in tale persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o domiciliata nella RPDC, o in attività o beni nella RPDC;»;
4)
l'articolo 17 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 17 bis
1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tali attività, in particolare quelle riguardanti imprese in partecipazione o entità cooperative che siano non commerciali, progetti di infrastrutture di pubblica utilità che non generino profitti, a condizione che lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.
2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e nella misura in cui non si riferiscono a imprese in partecipazione o entità cooperative, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tali attività, purché lo Stato membro abbia accertato che tali attività sono destinate esclusivamente a scopi umanitari e non sono nei settori minerario, della raffinazione e delle industrie chimiche, della metallurgia e della lavorazione dei metalli, nonché nel settore aerospaziale o delle industrie delle armi convenzionali.
Lo Stato membro interessato notifica agli altri Stati membri e alla Commissione le autorizzazioni rilasciate ai sensi dei paragrafi 1 e 2.»;
5)
l'articolo 21 è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a nessuna delle seguenti transazioni, purché esse comportino un trasferimento di fondi per importi pari o inferiori a 15 000 EUR o equivalenti:
a)
transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari;
b)
transazioni relative all'esecuzione delle esenzioni previste dal presente regolamento;
c)
transazioni connesse a uno specifico contratto commerciale non vietate dal presente regolamento;
d)
transazioni necessarie al solo scopo di attuare progetti finanziati dall'Unione o dai suoi Stati membri a fini di sviluppo, che riguardano direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione, e
e)
transazioni riguardanti una missione diplomatica o consolare o un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali transazioni siano destinate a essere utilizzate per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«5. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle transazioni relative a rimesse personali, purché esse comportino un trasferimento di fondi per importi pari o inferiori a 5 000 EUR o equivalenti.»;
6)
l'articolo 22 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare:
a)
le transazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 4, lettere da a) a e), di valore superiore a 15 000 EUR o equivalente; e
b)
le transazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 5, di valore superiore a 5 000 EUR o equivalente.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'obbligo di autorizzazione di cui al paragrafo 1 si applica indipendentemente dal fatto che il trasferimento di fondi sia effettuato con una transazione unica o con diverse transazioni che appaiono collegate. Ai fini del presente regolamento, per “transazioni che appaiono collegate” si intende:
a)
una serie di trasferimenti consecutivi dallo o allo stesso ente creditizio o finanziario che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, alla oppure dalla stessa persona, entità o organismo della RPDC effettuati in relazione a un unico obbligo di trasferimento di fondi, in cui ogni singolo trasferimento è inferiore a 15 000 EUR per le transazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 4, o a 5 000 EUR le transazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 5, ma che, complessivamente, soddisfano i criteri di autorizzazione; e
b)
una catena di trasferimenti operati da diversi prestatori di servizi di pagamento o persone fisiche o giuridiche che è connessa a un unico obbligo di effettuare un trasferimento di fondi.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1858:oj#art-1