Art. 1

In vigore dal 5 ott 2017
(1)   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina. (2)   Il prodotto in esame non comprende: — i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati, — i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido, — i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e — i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm. Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226191090), 7226 91 91 e 7226 91 99. (3)   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente: Paese Società Aliquota del dazio definitivo — EUR per tonnellata netta Codice addizionale TARIC Brasile ArcelorMittal Brasil S.A 54,5 C210 Aperam Inox América do Sul SA. 54,5 C211 Companhia Siderúrgica Nacional 53,4 C212 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA (USIMINAS) 63,0 C213 Gerdau Açominas SA. 55,8 C214 Iran Mobarakeh Steel Company 57,5 C215 Russia Novolipetsk Steel 53,3 C216 Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron Steel Works (PJSC MMK) 96,5 C217 PAO Severstal 17,6 C218 Ucraina Metinvest Group 60,5 C219 (4)   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel paragrafo 2 è il dazio fisso indicato nella tabella seguente. Società Aliquota del dazio definitivo — EUR per tonnellata netta Codice addizionale TARIC Tutte le altre società brasiliane 63,0 C999 Tutte le altre società iraniane 57,5 C999 Tutte le altre società russe 96,5 C999 Tutte le altre società ucraine 60,5 C999 (5)   Per i produttori menzionati singolarmente e qualora le merci siano state danneggiate prima della loro immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (84), l'aliquota del dazio definitivo, calcolata sulla base del paragrafo 2, è ridotta di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare. Il dazio da pagare corrisponderà allora alla differenza tra l'aliquota del dazio definitivo ridotta e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione ridotto, prima dello sdoganamento. (6)   Per tutte le altre società e qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 131 paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'importo dell'aliquota del dazio antidumping, calcolata sulla base del paragrafo 3, è ridotta di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare. (7)   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. (8)   Qualora un produttore esportatore del Brasile fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all', paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016), b) non è collegato ad alcun esportatore o produttore del Brasile soggetto alle misure istituite dal presente regolamento, e c) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione, la tabella di cui all', paragrafo 2, può essere modificata aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette al dazio medio ponderato delle società inserite nel campione, pari a 55,8 EUR per tonnellata netta.
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