Art. 1

Condizioni pertinenti per la valutazione

In vigore dal 3 ott 2017
Condizioni pertinenti per la valutazione 1.   Nel valutare se, ai fini dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011, la cessazione o la modifica di un indice di riferimento che non soddisfa i requisiti del predetto regolamento porterebbe a un evento di forza maggiore o renderebbe vane o comunque violerebbe le condizioni di un contratto finanziario o strumento finanziario o le regole di un fondo di investimento collegati a detto indice di riferimento, un'autorità competente prende in considerazione le seguenti condizioni: a) la modifica dell'indice di riferimento richiederebbe una modifica sostanziale della natura dei dati, della metodologia per determinare tali dati, del processo di raccolta dei dati o di altri elementi della fornitura dell'indice di riferimento che determinerebbe un valore notevolmente diverso dell'indice di riferimento; b) la modifica della natura dei dati o della metodologia per determinare tali dati al fine di allineare l'indice di riferimento al regolamento (UE) 2016/1011 metterebbe a repentaglio la sua rappresentatività per il mercato o la realtà economica che intende misurare, provocando in ultima analisi un cambiamento della natura dell'indice stesso; c) per l'indice di riferimento che non soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/1011 non esiste alcun sostituto che: i) soddisfi i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/1011; ii) misuri lo stesso mercato o la stessa realtà economica; iii) sia incluso nel registro pubblico di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/1011 o sia fornito da un amministratore incluso nel registro; d) i contratti finanziari, gli strumenti finanziari e i fondi d'investimento esistenti collegati all'indice di riferimento, e i loro documenti di accompagnamento, non prevedono un indice di riferimento sostitutivo o non contengono regole sulle modalità per la determinazione di tale indice sostitutivo o altre opportune misure contingenti; e) il passaggio dell'indice di riferimento da un amministratore ad un altro darebbe luogo ad una modifica sostanziale dell'indice di riferimento. 2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 si applicano caso per caso.
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