Art. 1
Messa a disposizione del pubblico
In vigore dal 29 set 2017
Messa a disposizione del pubblico
1. Una cifra è considerata messa a disposizione del pubblico ai fini del regolamento (UE) 2016/1011 laddove la cifra è resa accessibile a un numero potenzialmente indefinito di persone fisiche e giuridiche diverse dal fornitore dell'indice o diverse da un numero definito di destinatari collegati o in relazione con il fornitore dell'indice.
2. Una cifra è messa a disposizione del pubblico se tali persone possono accedervi direttamente o indirettamente in conseguenza, tra l'altro, del suo utilizzo da parte di uno o più soggetti vigilati come riferimento per uno strumento finanziario da essi emesso o per determinare l'importo da corrispondere a titolo di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario, o per misurare la performance di un fondo di investimento, o per fornire un tasso debitore calcolato come differenziale ovvero mark-up rispetto a tale cifra.
3. L'accesso può avvenire attraverso un'ampia gamma di mezzi di comunicazione e di modalità, definiti dal fornitore o concordati tra il fornitore e i destinatari, a titolo gratuito o a pagamento, tra cui il telefono, il protocollo FTP, Internet, l'accesso aperto, notizie, media, attraverso strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento collegati alla cifra o mediante richiesta agli utenti.
Storico versioni
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