Art. 1
Disposizioni specifiche per il periodo contingentale 2017/2018
In vigore dal 29 set 2017
Il regolamento (CE) n. 891/2009 è così modificato:
1)
al capo I, è aggiunto il seguente articolo 10 bis:
«Articolo 10 bis
Disposizioni specifiche per il periodo contingentale 2017/2018
1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, le domande di titoli per il primo sottoperiodo del periodo contingentale 2017/2018 di cui all'articolo 3, paragrafo 2, possono essere presentate fino al 9 ottobre 2017 alle 13.00 (ora di Bruxelles).
2. I titoli d'importazione richiesti a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono rilasciati dal 23 al 31 ottobre 2017.
In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, i titoli d'importazione richiesti a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, per il primo sottoperiodo del contingente tariffario 2017/2018 sono rilasciati dal 23 al 31 ottobre 2017.
3. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo entro il 14 ottobre 2017.
4. Le domande di titoli presentate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, per il primo sottoperiodo del periodo contingentale 2017/2018 possono essere ritirate fino al 9 ottobre 2017 alle 13.00 (ora di Bruxelles). La cauzione corrispondente alle domande ritirate viene immediatamente liberata.»;
2)
l'articolo 14 è soppresso a decorrere dal 1o ottobre 2017.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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