Art. 3

In vigore dal 28 set 2017
1.   Per i prodotti elencati nella sezione B dell'allegato, i volumi dei contingenti sono aumentati, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in questione, del 10 % dei volumi assegnati nell'anno civile precedente, se è stato esaurito in tale anno più dell'80 % del relativo contingente. Il presente paragrafo si applica per la prima volta il 1o gennaio 2019 e per l'ultima volta il 1o gennaio 2022. 2.   Per i prodotti elencati nella sezione C dell'allegato, i volumi dei contingenti sono aumentati, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in questione, del 3 % dei volumi assegnati nell'anno civile precedente, se è stato esaurito in tale anno più dell'80 % del relativo contingente. Tale previsione di crescita si applica per la prima volta il 1o gennaio 2019 e per l'ultima volta il 1o gennaio 2028.
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