Art. 1
Ambito del sistema consolidato di pubblicazione per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati
In vigore dal 26 set 2017
Il regolamento delegato (UE) 2017/571 è così modificato:
(1)
è inserito il seguente articolo 15 bis:
«Articolo 15 bis
Ambito del sistema consolidato di pubblicazione per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati
1. Il CTP include nel flusso di dati elettronici i dati relativi a una o più delle seguenti classi di attività:
a)
obbligazioni diverse da exchange traded commodities (ETC) ed exchange traded notes (ETN);
b)
obbligazioni di tipo ETC e ETN;
c)
prodotti finanziari strutturati;
d)
derivati cartolarizzati;
e)
derivati su tassi di interesse;
f)
derivati su cambi;
g)
derivati su strumenti di capitale;
h)
derivati su merci;
i)
derivati su crediti;
j)
contratti differenziali;
k)
derivati C10;
l)
derivati su quote di emissione;
m)
quote di emissione.
2. Il CTP include nel flusso di dati elettronici i dati resi pubblici a norma degli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 che soddisfano entrambi i tassi di copertura seguenti:
a)
il numero di operazioni pubblicate dal CTP per una delle classi di attività elencate al paragrafo 1 rappresenta almeno l'80 % del numero complessivo di operazioni nella pertinente classe di attività pubblicate nell'Unione da tutti gli APA e da tutte le sedi di negoziazione durante il periodo di valutazione di cui al paragrafo 3;
b)
il volume di operazioni pubblicate dal CTP per una delle classi di attività elencate al paragrafo 1 rappresenta almeno l'80 % del volume complessivo di operazioni nella pertinente classe di attività pubblicate nell'Unione da tutti gli APA e da tutte le sedi di negoziazione durante il periodo di valutazione di cui al paragrafo 3.
Ai fini della lettera b), il volume delle operazioni è determinato secondo la misura del volume di cui alla tabella 4 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (*1).
3. Il CTP valuta i tassi di copertura di cui al paragrafo 2 ogni sei mesi, sulla base dei dati relativi ai sei mesi precedenti. Il periodo di valutazione inizia il 1o gennaio e il 1o luglio di ogni anno. Il primo periodo copre i primi sei mesi dell'anno 2019.
4. Il CTP provvede al raggiungimento del tasso di copertura minimo di cui al paragrafo 2 il prima possibile e, in ogni caso, entro e non oltre:
a)
il 31 gennaio dell'anno civile successivo al periodo compreso tra il 1o gennaio e il 30 giugno;
b)
il 31 luglio dell'anno civile successivo al periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre.
(*1) Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229).»;"
(2)
l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Articolo 21
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.
Tuttavia, l'articolo 15 bis, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019, e l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, e l'articolo 20, lettera b), si applicano a decorrere dal 3 settembre 2019.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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