Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione
In vigore dal 22 set 2017
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione
Il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione è così modificato:
(1)
all', la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) «accordo di compensazione indiretta»: l'insieme dei rapporti contrattuali fra i prestatori e i beneficiari dei servizi di compensazione indiretta forniti da un cliente, un cliente indiretto o un secondo cliente indiretto;».
(2)
All', sono aggiunte le seguenti lettere d) ed e):
«d) «secondo cliente indiretto»: il cliente del cliente indiretto;
e) «terzo cliente indiretto»: il cliente del secondo cliente indiretto.».
(3)
L' è sostituito dal seguente:
«
Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte dei clienti
1. Un cliente può fornire servizi di compensazione indiretta a clienti indiretti unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:
a)
il cliente è un ente creditizio autorizzato o un'impresa di investimento autorizzata o un'entità stabilita in un paese terzo che sarebbe considerata un ente creditizio o un'impresa di investimenti se fosse stabilita nell'Unione;
b)
il cliente presta servizi di compensazione indiretta a condizioni commerciali ragionevoli e rende noti pubblicamente i termini e le condizioni generali per la prestazione di detti servizi;
c)
il partecipante diretto ha accettato i termini e le condizioni generali di cui alla lettera b) del presente paragrafo.
2. Il cliente di cui al paragrafo 1 e il cliente indiretto stipulano, per iscritto, un accordo di compensazione indiretta. L'accordo di compensazione indiretta comprende almeno i seguenti termini contrattuali:
a)
i termini e le condizioni generali di cui al paragrafo 1, lettera b);
b)
l'impegno del cliente di onorare tutti gli obblighi del cliente indiretto nei confronti del partecipante diretto rispetto alle operazioni coperte dall'accordo di compensazione indiretta.
Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta sono chiaramente documentati.
3. La CCP non può impedire la conclusione di accordi di compensazione indiretta stipulati a condizioni commerciali ragionevoli.».
(4)
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Obblighi della CCP
1. La CCP apre e mantiene i conti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, in conformità con la richiesta del partecipante diretto.
2. La CCP che detiene le attività e posizioni di svariati clienti indiretti in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), tiene registrazioni separate delle posizioni di ciascun cliente indiretto, calcola i margini relativamente a ciascun cliente indiretto e riscuote gli importi relativi a tali margini su base lorda, in base alle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
3. La CCP individua, sorveglia e gestisce i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di accordi di compensazione indiretta che possano influire sulla sua resilienza rispetto agli sviluppi negativi dei mercati.».
(5)
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Obblighi del partecipante diretto
1. Il partecipante diretto che presta servizi di compensazione indiretta opera a condizioni commerciali ragionevoli e rende noti pubblicamente i termini e le condizioni generali applicati per la prestazione di tali servizi.
I termini e le condizioni generali di cui al primo comma comprendono i requisiti minimi in termini di risorse finanziarie e capacità operativa per i clienti che forniscono servizi di compensazione indiretta.
2. Il partecipante diretto che presta servizi di compensazione indiretta apre e mantiene almeno i seguenti conti, in conformità con la richiesta del cliente:
a)
un conto omnibus con le attività e posizioni detenute dal cliente per conto dei suoi clienti indiretti;
b)
un conto omnibus con le attività e posizioni detenute dal cliente per conto dei suoi clienti indiretti, in cui il partecipante diretto provvede affinché le posizioni di un cliente indiretto non siano portate in compensazione delle posizioni di un altro cliente indiretto e le attività di un cliente indiretto non possano essere utilizzate per coprire le posizioni di un altro cliente indiretto.
3. Il partecipante diretto che detiene attività e posizioni per conto di svariati clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera b), trasmette quotidianamente alla CCP tutte le informazioni necessarie affinché la CCP possa individuare le posizioni detenute per conto di ciascun cliente indiretto. Tali informazioni si basano sulle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4.
4. Il partecipante diretto che fornisce servizi di compensazione indiretta apre e mantiene presso la CCP almeno i conti indicati di seguito, in conformità con la richiesta avanzata dal cliente:
a)
un conto segregato avente il solo scopo di detenere le attività e posizioni dei clienti indiretti che il partecipante diretto detiene in un conto di cui al paragrafo 2, lettera a);
b)
un conto segregato avente il solo scopo di detenere le attività e posizioni dei clienti indiretti di ciascun cliente che il partecipante diretto detiene in un conto di cui al paragrafo 2, lettera b).
5. Il partecipante diretto predispone procedure per gestire l'inadempimento di un cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta.
6. Il partecipante diretto che detiene le attività e posizioni di clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera a), è tenuto a:
a)
provvedere affinché le procedure di cui al paragrafo 5 consentano la pronta liquidazione di tali attività e posizioni a seguito dell'inadempimento di un cliente, inclusa la liquidazione di tali attività e posizioni a livello della CCP, e includere una procedura dettagliata per comunicare ai clienti indiretti l'inadempimento del cliente e il periodo di tempo previsto per liquidare le attività e le posizioni di tali clienti indiretti;
b)
dopo la conclusione delle procedure di gestione dell'inadempimento a seguito dell'inadempimento di un cliente, restituire prontamente al cliente, per il conto dei clienti indiretti, eventuali rimanenze dovute risultanti dalla liquidazione di dette attività e posizioni.
7. Il partecipante diretto che detiene attività e posizioni di clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera b), è tenuto a:
a)
includere nelle procedure di cui al paragrafo 5:
i)
i passaggi per trasferire le attività e posizioni detenute da un cliente inadempiente per conto dei suoi clienti indiretti a un altro cliente o a un partecipante diretto;
ii)
i passaggi per versare a ciascun cliente indiretto i proventi derivanti dalla liquidazione delle attività e posizioni di quel dato cliente indiretto;
iii)
una procedura dettagliata per comunicare ai clienti indiretti l'inadempimento del cliente e il periodo di tempo previsto per liquidare le attività e posizioni di tali clienti indiretti;
b)
assumersi l'obbligo contrattuale di avviare le procedure per il trasferimento delle attività e posizioni detenute da un cliente inadempiente per conto dei suoi clienti indiretti ad un altro cliente o partecipante diretto che sia stato designato dai clienti indiretti pertinenti del cliente inadempiente, su richiesta degli stessi e senza dover ottenere il consenso del cliente inadempiente. Per tale altro cliente o partecipante diretto corre l'obbligo di accettare tali attività e posizioni unicamente qualora detto altro cliente o partecipante diretto abbia precedentemente instaurato un rapporto contrattuale con i clienti indiretti di cui trattasi impegnandosi in tal senso;
c)
garantire che le procedure di cui al paragrafo 5 permettano la pronta liquidazione di tali attività e posizioni a seguito dell'inadempimento di un cliente, inclusa la liquidazione di tali attività e posizioni a livello della CCP, qualora il trasferimento di cui alla lettera b) non sia stato effettuato per qualsivoglia ragione entro un periodo predeterminato come specificato negli accordi di compensazione indiretta;
d)
a seguito della liquidazione di tali attività e posizioni, assumersi l'obbligo contrattuale di avviare le procedure per il pagamento dei proventi derivanti dalla liquidazione a ciascuno dei clienti indiretti;
e)
qualora il partecipante diretto non sia stato in grado di individuare i clienti indiretti o di concludere l'iter di pagamento dei proventi derivanti dalla liquidazione di cui alla lettera d) a ciascuno dei clienti indiretti, restituire prontamente al cliente per il conto degli stessi eventuali rimanenze dovute risultanti dalla liquidazione di dette attività e posizioni.
8. Il partecipante diretto individua, sorveglia e gestisce i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di compensazione indiretta che possano influire sulla sua resilienza rispetto agli sviluppi negativi dei mercati. Il partecipante diretto predispone procedure interne affinché le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 8, non possano essere usate a fini commerciali.».
(6)
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Obblighi del cliente
1. Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta offre ai clienti indiretti una scelta almeno fra i tipi di conti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e provvede affinché tali clienti indiretti siano informati esaustivamente in merito ai vari livelli di segregazione e sui rischi associati a ciascun tipo di conto.
2. Il cliente di cui al paragrafo 1 attribuisce uno dei tipi di conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ai clienti indiretti che non hanno operato una scelta in merito entro un ragionevole lasso di tempo determinato dal cliente. Il cliente comunica senza indebiti ritardi al cliente indiretto i rischi associati al tipo di conto attribuito. Il cliente indiretto può optare per un altro tipo di conto in qualsiasi momento, facendone richiesta scritta al cliente.
3. Il cliente che presta servizi di compensazione indiretta tiene registrazioni e conti separati per poter distinguere le attività e posizioni proprie da quelle detenute per conto dei suoi clienti indiretti.
4. Qualora le attività e posizioni di svariati clienti indiretti siano detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il cliente trasmette quotidianamente al partecipante diretto tutte le informazioni necessarie affinché il partecipante diretto possa individuare le posizioni detenute per conto di ciascun cliente indiretto.
5. Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta, in conformità con la scelta dei suoi clienti indiretti, chiede al partecipante diretto di aprire e mantenere presso la CCP i conti di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
6. Il cliente fornisce ai propri clienti indiretti informazioni sufficienti che consentano loro di individuare la CCP e il partecipante diretto tramite cui è stata compensata la loro posizione.
7. Qualora le attività e posizioni di uno o più clienti indiretti siano detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il cliente inserisce negli accordi di compensazione indiretta stipulati con i propri clienti indiretti tutti i termini e le condizioni necessari per garantire che, in caso di inadempimento di tale cliente, il partecipante diretto possa prontamente restituire ai clienti indiretti i proventi derivanti dalla liquidazione delle attività e posizioni detenute per conto di tali clienti indiretti conformemente all'articolo 4, paragrafo 7.
8. Il cliente fornisce al partecipante diretto informazioni sufficienti per individuare, sorvegliare e gestire i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di compensazione indiretta che possano influire sulla resilienza del partecipante diretto.
9. Il cliente stipula accordi per garantire che, in caso di eventuale inadempimento, tutte le informazioni in suo possesso riguardo ai suoi clienti indiretti siano messe immediatamente a disposizione del partecipante diretto, inclusa l'identità dei clienti indiretti di cui all'articolo 5, paragrafo 4.».
(7)
È inserito il seguente articolo 5 bis:
«Articolo 5 bis
Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte del cliente indiretto
1. Il cliente indiretto può fornire servizi di compensazione indiretta a secondi clienti indiretti unicamente se le parti degli accordi di compensazione indiretta soddisfano uno dei requisiti di cui al paragrafo 2 e ottemperano a tutte le condizioni indicate di seguito:
a)
il cliente indiretto è un ente creditizio autorizzato o un'impresa di investimento autorizzata o un'entità stabilita in un paese terzo che sarebbe considerata un ente creditizio o un'impresa di investimento se fosse stabilita nell'Unione;
b)
il cliente indiretto e il secondo cliente indiretto stipulano per iscritto un accordo di compensazione indiretta. L'accordo di compensazione indiretta comprende almeno i seguenti termini contrattuali:
i)
i termini e le condizioni generali di cui all', paragrafo 1, lettera b);
ii)
l'impegno del cliente indiretto di onorare tutti gli obblighi del secondo cliente indiretto nei confronti del cliente rispetto alle operazioni coperte dall'accordo di compensazione indiretta;
c)
le attività e posizioni del secondo cliente indiretto sono detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).
Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta di cui alla lettera b) sono chiaramente documentati.
2. Ai fini di quanto disposto al paragrafo 1, le parti degli accordi di compensazione indiretta soddisfano uno dei seguenti requisiti:
a)
il partecipante diretto e il cliente fanno parte dello stesso gruppo, ma non il cliente indiretto;
b)
il cliente e il cliente indiretto fanno parte dello stesso gruppo, ma non il partecipante diretto, né il secondo cliente indiretto.
3. Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta stipulati dalle parti nella situazione di cui al paragrafo 2, lettera a):
a)
l'articolo 4, paragrafi 1, 5, 6 e 8, si applica al cliente come se quest'ultimo fosse un partecipante diretto;
b)
l', paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 6, 8 e 9, si applicano al cliente indiretto come se quest'ultimo fosse un cliente.
4. Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta stipulati dalle parti nella situazione di cui al paragrafo 2, lettera b):
a)
l'articolo 4, paragrafi 5 e 6, si applica al cliente come se quest'ultimo fosse un partecipante diretto;
b)
l', paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 6, 8 e 9, si applicano al cliente indiretto come se quest'ultimo fosse un cliente.».
8.
È inserito il seguente articolo 5 ter:
«Articolo 5 ter
Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte del secondo cliente indiretto
1. Il secondo cliente indiretto può fornire servizi di compensazione indiretta a terzi clienti indiretti unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:
a)
il cliente indiretto e il secondo cliente indiretto sono enti creditizi autorizzati o imprese di investimento autorizzate o entità stabilite in un paese terzo che sarebbero considerate un ente creditizio o un'impresa di investimento se fossero stabilite nell'Unione;
b)
il partecipante diretto e il cliente fanno parte dello stesso gruppo, ma non il cliente indiretto;
c)
il cliente indiretto e il secondo cliente indiretto fanno parte dello stesso gruppo, ma non il terzo cliente indiretto;
d)
il secondo cliente indiretto e il terzo cliente indiretto stipulano per iscritto un accordo di compensazione indiretta. L'accordo di compensazione indiretta comprende almeno i seguenti termini contrattuali:
i)
i termini e le condizioni generali di cui all', paragrafo 1, lettera b);
ii)
l'impegno del secondo cliente indiretto di onorare tutti gli obblighi del terzo cliente indiretto nei confronti del cliente indiretto rispetto alle operazioni coperte dall'accordo di compensazione indiretta;
e)
le attività e posizioni del terzo cliente indiretto sono detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).
Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta di cui al primo comma, lettera d), sono chiaramente documentati.
2. Qualora i secondi clienti indiretti forniscano servizi di compensazione indiretta ai sensi del paragrafo 1:
a)
l'articolo 4, paragrafi 1, 5, 6 e 8, si applica sia al cliente che al cliente indiretto come se questi fossero partecipanti diretti;
b)
l', paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 6, 8 e 9, si applicano sia al cliente indiretto che al secondo cliente indiretto, come se questi fossero clienti.».
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