Art. 1
In vigore dal 22 set 2017
All' del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione è aggiunto il seguente paragrafo 6:
«6. Qualora una parte degli Stati Uniti d'America fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
a)
non ha esportato le merci di cui al paragrafo 1, originarie degli Stati Uniti d'America durante il periodo dell'inchiesta (1o aprile 2007 — 31 marzo 2008);
b)
non è collegata ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento; e
c)
ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta,
la Commissione può modificare l'allegato I al fine di assegnare a tale parte il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione, pari a 115,6 EUR per tonnellata.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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