Art. 1

In vigore dal 22 set 2017
All' del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6.   Qualora una parte degli Stati Uniti d'America fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato le merci di cui al paragrafo 1, originarie degli Stati Uniti d'America durante il periodo dell'inchiesta (1o aprile 2007 — 31 marzo 2008); b) non è collegata ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento; e c) ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta, la Commissione può modificare l'allegato I al fine di assegnare a tale parte il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione, pari a 115,6 EUR per tonnellata.».
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