Art. 7
Monitoraggio e revisione del prodotto
In vigore dal 21 set 2017
Monitoraggio e revisione del prodotto
1. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi monitorano di continuo e rivedono regolarmente i prodotti assicurativi che hanno immesso sul mercato per identificare gli eventi che potrebbero influenzare sostanzialmente le caratteristiche principali, la copertura del rischio o le garanzie di tali prodotti. Gli stessi valutano se i prodotti assicurativi continuano a essere coerenti con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento individuato e se tali prodotti sono distribuiti nel mercato di riferimento o se invece arrivino a clienti che si trovano all'esterno di tale mercato.
2. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi determinano gli intervalli adeguati per la revisione regolare dei loro prodotti assicurativi, tenendo conto della dimensione, della portata, della durata contrattuale e della complessità di tali prodotti, nonché dei loro rispettivi canali di distribuzione e di qualunque fattore esterno rilevante come per esempio i cambiamenti alle norme giuridiche applicabili, gli sviluppi tecnologici o i cambiamenti della situazione di mercato.
3. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi che individuano, nel corso della durata di vita di un prodotto assicurativo, eventuali circostanze correlate a tale prodotto suscettibili di arrecare pregiudizio al cliente detentore di tale prodotto adottano misure appropriate per attenuare la situazione ed evitare l'ulteriore ripetersi di eventi negativi. Detti soggetti informano immediatamente i distributori di prodotti assicurativi e i clienti interessati riguardo all'azione correttiva intrapresa.
Storico versioni
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