Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 21 set 2017
Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi da offrire in vendita ai clienti («soggetti che realizzano prodotti assicurativi»), nonché ai distributori di prodotti assicurativi che offrono consulenza o propongono prodotti assicurativi che non realizzano in proprio.
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Ambito di applicazione (Art. 2 Regolamento (UE) 2017/2358) — Testo vigente | Portale Normativo