Art. 11
Informare il soggetto che realizza prodotti assicurativi
In vigore dal 21 set 2017
Informare il soggetto che realizza prodotti assicurativi
I distributori di prodotti assicurativi che acquisiscono consapevolezza del fatto che un prodotto assicurativo non sia in linea con gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento individuato o del fatto che altre circostanze legate al prodotto possano arrecare danno al cliente informano prontamente il soggetto che realizza prodotti assicurativi e, se del caso, modificano la loro strategia di distribuzione per quel prodotto assicurativo.
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