Art. 3
In vigore dal 19 set 2017
1. Qualora le autorità doganali degli Stati membri dispongano di elementi secondo cui il prezzo indicato su una fattura relativa all'impegno a norma dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, emessa da una delle società il cui impegno è stato inizialmente accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, non corrisponde al prezzo pagato e, di conseguenza, tali società possano aver violato l'impegno, le autorità doganali degli Stati membri possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere alla Commissione una copia dell'impegno e altre informazioni allo scopo di verificare il prezzo minimo all'importazione («PMI») applicabile il giorno in cui la fattura relativa all'impegno è stata emessa.
2. Qualora dalla verifica emerga che il prezzo pagato è inferiore al PMI, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037.
Qualora dalla verifica emerga che nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e riduzioni, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate solo ai fini dell'applicazione dei dazi dovuti a norma dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. In tale contesto le autorità doganali degli Stati membri possono fornire dette informazioni al debitore di tali dazi al solo scopo di salvaguardare i suoi diritti di difesa. Tali informazioni non possono in alcun caso essere comunicate a terzi.
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