Art. 1

In vigore dal 19 set 2017
Il regolamento (CE) n. 1067/2008 è così modificato: 1) l' è sostituito dal seguente: « 1.   In deroga alla tariffa doganale comune, il dazio all'importazione per il frumento tenero del codice NC 1001 99 00, di qualità diversa dalla qualità alta definita nell'allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (*1), è fissato nel quadro dei contingenti aperti dal presente regolamento. 2.   Per i prodotti di cui al presente regolamento, importati in quantità superiore ai quantitativi previsti agli del presente regolamento, si applica la tariffa doganale comune. (*1)  Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).»;" 2) l' è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È aperto, il 1o gennaio di ogni anno, un contingente tariffario di 3 073 177 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 99 00, di qualità diversa dalla qualità alta. Il dazio all'importazione nell'ambito del contingente tariffario è di 12 EUR per tonnellata.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Dal 2017 al 2023, il 1o gennaio di ogni anno, è aperto un contingente tariffario di 100 000 tonnellate per le importazioni provenienti dal Canada di frumento tenero del codice NC 1001 99 00, di qualità diversa dalla qualità alta (numero d'ordine 09.4124). In deroga al primo comma, per l'anno 2017, il volume del contingente tariffario è di 27 778 tonnellate. Le importazioni nell'ambito del contingente tariffario sono esenti da dazio.»; 3) l'articolo 3 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il contingente tariffario di importazione di cui all', paragrafo 1, è suddiviso in tre sottocontingenti: — sottocontingente I (numero d'ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti, — sottocontingente II (numero d'ordine 09.4125): 2 378 387 tonnellate per i paesi terzi, eccetto il Canada e gli Stati Uniti, — sottocontingente III (numero d'ordine 09.4133): 122 790 tonnellate per tutti i paesi terzi.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Qualora, nel corso di un anno, si constati una sottoutilizzazione rilevante del sottocontingente I, la Commissione può, con il consenso del paese terzo interessato, adottare disposizioni per il trasferimento dei quantitativi inutilizzati verso gli altri sottocontingenti, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.»; c) al paragrafo 3, i termini «sottocontingente III» sono sostituiti dai termini «sottocontingente II»; 4) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ogni domanda di titolo indica un quantitativo in chilogrammi, senza decimali, che non può superare: — nel caso del sottocontingente II di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il quantitativo totale aperto per il sottoperiodo interessato, — nel caso del contingente di cui all', paragrafo 2, e dei sottocontingenti I e III di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il quantitativo totale aperto per l'anno in causa per il contingente o il sottocontingente interessato. Nella domanda di titolo d'importazione e nel titolo stesso è indicato un solo paese di origine.»; 5) all'articolo 8 è inserito il comma seguente: «In deroga al primo comma, l'immissione in libera pratica nell'Unione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta originario del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine è quello che figura nell'allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (*2). (*2)   GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23.»."
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Art. 1 Regolamento (UE) 2017/1586 — Testo vigente | Portale Normativo