Art. 6

Restituzione dei titoli

In vigore dal 19 set 2017
Restituzione dei titoli I detentori di titoli possono restituire i quantitativi di titoli inutilizzati prima della scadenza del titolo e fino a quattro mesi prima della fine del periodo contingentale. Ciascun detentore di titoli può restituire fino al 30 % del quantitativo indicato nel titolo.
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Restituzione dei titoli (Art. 6 Regolamento (UE) 2017/1585) — Testo vigente | Portale Normativo