Art. 2

Sottoperiodi contingentali

In vigore dal 19 set 2017
Sottoperiodi contingentali I quantitativi di prodotti fissati ai fini dei contingenti tariffari annui di importazione per i numeri d'ordine di cui all'allegato I sono suddivisi in quattro sottoperiodi nel modo seguente: a) 25 % dal 1o gennaio al 31 marzo; b) 25 % dal 1o aprile al 30 giugno; c) 25 % dal 1o luglio al 30 settembre; d) 25 % dal 1o ottobre al 31 dicembre. I quantitativi inutilizzati, comunicati conformemente all', paragrafo 2, lettera a), sono aggiunti ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo. Nessun saldo inutilizzato al termine del periodo contingentale annuo è trasferito al periodo contingentale annuo successivo.
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