Art. 1
In vigore dal 15 set 2017
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 è così modificato:
1)
all', è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis. L'importo del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti descritti nel paragrafo 1, attualmente classificati con i codici TARIC elencati nel nuovo paragrafo 5 e fabbricati dalle citate persone giuridiche indicate nell'allegato VI, è la differenza tra i prezzi minimi all'importazione fissati nel comma successivo e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, se il secondo è inferiore ai primi. Nessun dazio è riscosso qualora il prezzo netto franco frontiera dell'Unione sia uguale o superiore al corrispondente prezzo minimo all'importazione indicato nella tabella sottostante. In nessun caso l'importo del dazio è superiore all'aliquota del dazio ad valorem indicata nel paragrafo 2. L'applicazione delle misure alle società menzionate nell'allegato VI è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida indicante le informazioni di cui all'allegato V.
Ai fini del precedente comma, si applica il prezzo minimo all'importazione indicato nella tabella sottostante. Qualora si accerti, in seguito a una verifica successiva all'importazione, che il prezzo netto franco frontiera dell'Unione effettivamente pagato dal primo acquirente indipendente nell'Unione (prezzo successivo all'importazione) è al di sotto del prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, come risulta dalla dichiarazione doganale, e il prezzo successivo all'importazione è inferiore al prezzo minimo all'importazione, si applica un dazio di importo equivalente alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione indicato nella tabella sottostante e il prezzo successivo all'importazione, a meno che l'applicazione dei dazi ad valorem indicati al paragrafo 2 più il prezzo successivo all'importazione non dia come risultato un importo (prezzo effettivamente pagato più dazio ad valorem) che resta al di sotto del prezzo minimo all'importazione indicato nella tabella sottostante.
Il prezzo minimo all'importazione (PMI) diminuirà ogni trimestre come indicato nella tabella sottostante per ciascun tipo di prodotto corrispondente:
Periodo di applicazione del PMI
PMI celle multicristalline (EUR/Watt)
PMI celle monocristalline (EUR/Watt)
PMI moduli multicristallini (EUR/Watt)
PMI moduli monocristallini (EUR/Watt)
Dal 1o ottobre 2017 al 31 dicembre 2017
0,19
0,23
0,37
0,42
Dal 1o gennaio 2018 al 31 marzo 2018
0,19
0,22
0,34
0,39
Dal 1o aprile 2018 al 30 giugno 2018
0,19
0,22
0,32
0,37
A partire dal 1o luglio 2018
0,18
0,21
0,30
0,35
Le persone giuridiche che non sono iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 2 né all'allegato I, all'allegato II o all'allegato VI sono soggette alle aliquote del dazio ad valorem combinato applicabili a “tutte le altre società” indicate nel paragrafo 2.»;
2)
all', il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
—
nel periodo compreso tra il 1o luglio 2011 e il 30 giugno 2012 (“periodo dell'inchiesta iniziale”) non ha esportato nell'Unione i prodotti di cui al paragrafo 1,
—
non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento,
—
ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione,
la Commissione può modificare l'allegato I e l'allegato VI aggiungendo il nuovo produttore esportatore.»;
3)
all', è inserito il seguente paragrafo 5:
«5. I moduli o pannelli fotovoltaici in silicio multicristallino (denominato anche policristallino) sono attualmente classificati con i codici TARIC 8541409051, 8541409052, 8541409053 e 8541409059. I moduli multicristallini sono composti da celle multicristalline.
I moduli o pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino sono attualmente classificati con i codici TARIC 8541409041, 8541409042, 8541409043 e 8541409049. I moduli monocristallini sono composti da celle monocristalline.
Le celle multicristalline (denominate anche policristalline) del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino con uno spessore delle celle non superiore a 400 μm sono attualmente classificate con i codici TARIC 8541409071, 8541409072, 8541409073 e 8541409079. Le celle multicristalline sono costituite da silicio multicristallino composto da piccoli cristalli e hanno una forma perfettamente rettangolare.
Le celle monocristalline del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino con uno spessore delle celle non superiore a 400 μm sono attualmente classificate con i codici TARIC 8541409061, 8541409062, 8541409063 e 8541409069. Le celle monocristalline sono costituite da silicio monocristallino, un unico cristallo continuo, e hanno quattro spigoli tagliati.»;
4)
l' è abrogato;
5)
l' è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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