Art. 1

In vigore dal 14 set 2017
Il regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato: 1) all'articolo 3, paragrafo 2, dopo il quinto comma sono inseiti i commi seguenti: «La parte VI dell'allegato II comprende prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2371 (2017). La parte VII dell'allegato II comprende prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2371 (2017).»; 2) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di carbone, purché le autorità competenti degli Stati membri abbiano accertato, in base a informazioni credibili, che la spedizione non proveniva dalla RPDC ed è stata trasportata attraverso la RPDC solo per essere esportata dal porto di Rajin (Rason), purché lo Stato esportatore abbia informato preventivamente di tali transazioni il comitato per le sanzioni, e purché le transazioni non siano collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) o 2371 (2017) o dal presente regolamento.»; 3) sono aggiunti gli articoli seguenti: «Articolo 16 bis È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC ifrutti di mare, inclusi pesce, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici di ogni forma, elencati nell'allegato XI bis, anche non originari della RPDC. Articolo 16 ter È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC piombo e metallo di piombo di cui all'allegato XI ter, anche non originari della RPDC.»; 4) all'articolo 17, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) costituire un'impresa comune o un'entità cooperativa con qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o acquisire o ampliare una partecipazione, anche attraverso l'acquisizione integrale o l'acquisto di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo, in tale persona fisica o giuridica, entità o organismo;»; 5) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 17 bis In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare le attività di aui a tale lettera a condizione che lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.»; 6) all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È vietato trasferire fondi, ivi compreso per la compensazione di fondi, da e verso la RPDC.»; 7) all'articolo 23, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   Nell'ambito delle loro attività, ivi compresa la compensazione di fondi, con gli enti finanziari e creditizi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, gli enti finanziari e creditizi devono:»; 8) all'articolo 40 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In deroga al divieto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione della lettera f), le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare tale nave a entrare nel porto se il comitato per le sanzioni ha così disposto. 3.   In deroga al divieto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione della lettera g), le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare tale nave a entrare nel porto se il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che l'ingresso è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) o 2371 (2017).»; 9) all'articolo 43, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) possedere, concedere in leasing, gestire, noleggiare, assicurare o fornire servizi di classificazione delle navi o servizi associati a qualsiasi nave battente bandiera della RPDC;»; 10) all'articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In deroga ai divieti di cui all'articolo 43, lettere b) e c), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare il possesso, la concessione in leasing, la gestione il noleggio o la prestazione di servizi di classificazione delle navi o di servizi associati per qualsiasi nave battente bandiera della RPDC, o la registrazione o il mantenimento nel registro di qualsiasi nave di cui la RPDC o suoi cittadini abbiano la proprietà, il controllo o la gestione, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.»; 11) all'articolo 46, lettera b), la parte di frase «modificare le parti II, III, IV e V dell'allegato II e gli allegati VI, VII, IX, X e XI» è sostituita dalla parte di frase «modificare le parti II, III, IV, V, VI e VII dell'allegato II e gli allegati VI, VII, IX, X, XI, XI bis e XI ter»; 12) il testo dell'allegato I del presente regolamento è aggiunto come parti VI e VII dell'allegato II del regolamento (UE) 2017/1509; 13) il testo degli allegati II e III del presente regolamento è aggiunto, rispettivamente, come allegati XI bis e XI ter del regolamento (UE) 2017/1509.
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