Art. 1
In vigore dal 14 set 2017
Il regolamento (UE) 269/2014 del Consiglio è così modificato:
1)
é inserito l'articolo seguente:
«Articolo 6 bis
In deroga all', paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare i pagamenti a favore di Porti marittimi di Crimea per i servizi forniti al porto peschereccio di Kerch, al porto commerciale di Yalta e al porto commerciale di Evpatoria, nonché per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di Porti marittimi di Crimea nei terminali portuali.»;
2)
all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
i fondi congelati a norma dell' e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 4, 5, 6 e 6 bis;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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