Art. 1

In vigore dal 14 set 2017
Il regolamento (UE) 269/2014 del Consiglio è così modificato: 1) é inserito l'articolo seguente: «Articolo 6 bis In deroga all', paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare i pagamenti a favore di Porti marittimi di Crimea per i servizi forniti al porto peschereccio di Kerch, al porto commerciale di Yalta e al porto commerciale di Evpatoria, nonché per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di Porti marittimi di Crimea nei terminali portuali.»; 2) all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i fondi congelati a norma dell' e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 4, 5, 6 e 6 bis;».
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