Art. 2

In vigore dal 5 set 2017
1.   Le fatture inerenti all'impegno elencate nell'allegato I del presente regolamento sono dichiarate nulle. 2.   I dazi antidumping e compensativi dovuti al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, a norma dell', paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell', paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, sono riscossi.
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